Scooteristi: attenzione!

Casella di testo: Scooteristi, attenzione: le cattive abitudini hanno pene severissime, addirittura la confisca del mezzo. Esempi? Non allacciare il casco, andare in due quando non è possibile, oppure in tre: mamma, babbo e bambino piccolo. E’ l’avvertimento della Polizia municipale che ieri ha diffuso una sorta di manuale dei consigli. Come dire: poi non cadete dalle nuvole.Prima comunicazione. Il 23 agosto 2005 è entrata in vigore una legge (la 168/05) che ha modificato cinque articoli del Codice della strada e in particolare ha inasprito le sanzioni prevedendo anche la confisca del ciclomotore, motoveicolo o motociclo nel caso vengano violati gli articoli 169 (comma 2 e 7), 170 e 171. La confisca - fa notare l’ispettore capo Maurizio Garutti - non deve essere confusa con il semplice sequestro, per confisca si intende la “perdita definitiva della proprietà del veicolo, anche quando chi ha commesso l’infrazione non ne sia l’intestatario”.Ma quando subentra la confisca? Vediamo articolo per articolo: riferiti a motociclo e ciclomotori.Articolo 169 (comma 2 e 7). Trasporto di persone in numero superiore a quello previsto dalla carta di circolazione.Articolo 170 (comma 1). Guida senza avere il libero uso delle braccia, senza reggere il manubrio con entrambe le braccia (esclusi i casi di segnalazione manovre), sollevando la ruota anteriore.Articolo 170 (comma 2). Guida trasportando una seconda persona (esclusi i ciclomotori omologati per due persone e condotti da un maggiorenne).Articolo 170 (comma 3). Passeggero seduto in modo non stabile ed equilibrato.Articolo 170 (comma 4). Guida trainando altro veicolo ovvero facendosi trainare.Articolo 170 (comma 5). Guida trasportando oggetti che sporgano non solidamente assicurati o che sporgano lateralmente fuori dalla sagoma o longitudinalmente oltre 50 centimetri; trasportando oggetti che impediscano o limitino la visibilità al conducente; trasportando animali non custoditi in apposita gabbia o contenitore.Articolo 171 (comma 1). Guida (conducente o passeggero) senza usare il casco ovvero con casco non allacciato ovvero non omologato.Articolo 214. Circolazione con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo.Articolo 186. Guida in stato di ebbrezza da sostanze alcoliche.Articolo 187. Guida in stato di ebbrezza da sostanze stupefacenti.Articolo 189. Fuga dopo incidente con ferito e (oppure) omissione di soccorso.Aggiunge l’ispettore Garutti. “Si noterà che vengono colpite diverse fattispecie che rientrano spesso fra le abitudini dei riminesi”.Ad esempio? “Si pensi ai due genitori in scooter che trasportano il bambino piccolo. Al traino di un altro veicolo. Al mancato uso del casco o all’uso del casco slacciato, al trasporto di una seconda persona su un mezzo omologato per una sola...”.Sempre a proposito di ciclomotori va precisato che il 14 luglio sono entrate in vigore altre norme.Via. “I ciclomotori di nuova immatricolazione saranno omologati per due persone e dotati di targa intestata al proprietario e abbinata a un solo mezzo. Su questi sarà possibile trasportare un passeggero purchè il conducente sia maggiorenne. Alcuni modelli di ciclomotori già in circolazione e omologati per una persona possono essere omologati per due su richiesta alla Motorizzazione. I modelli che non hanno le caratteristiche tecniche non potranno mai essere omologati per due. Logica conseguenza: circolare in due su un ciclomotore omologato per una persona o condurre da minorenne un ciclomotore (anche se omologato per due) trasportando un passeggero, comporterà la confisca del veicolo

Le sanzioni sono previste sia per ciclomotori che per motocicli

Data: 23/07/2006