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Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Casella di testo: Codice della strada

(Testo in vigore dal 1° luglio 2004)

Art.97. Circolazione dei ciclomotori (233).

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione (234).

2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi (235).

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione (236).

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione (237).

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 (238).

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 (239).

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 (240).

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 (241).

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 (242).

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85 (243).

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse (244).

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia (245).

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (246) (247).

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(232/a) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36.

(232/b) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.

(232/c) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(232/d) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 44, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Con D.M. 7 luglio 1999 (Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170) è stato approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore.

(63/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 435 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, numero 14, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(233) Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(234) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(235) Comma prima corretto con avviso pubblicato nelle Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(236) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(237) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(238) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(239) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(240) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(241) Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.

(242) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(243) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(244) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(245) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(246) Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(247) Articolo così modificato prima dall'art. 44, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993; poi dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ed infine dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Con D.M. 7 luglio 1999 (Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170) è stato approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore. Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

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